1. E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata: IG ALUMNI UNICAL con sede in via Pietro Bucci Cubo 46C, nel Comune di Rende, provincia di Cosenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. L’Associazione intende:
    1. costruire una rete di persone, competenze ed esperienze per l’incrocio di idee e la promozione di iniziative culturali;
    2. valorizzare in ambito nazionale ed internazionale il “brand” dei laureati in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria;
    3. promuovere l’attivazione di progetti innovativi.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
    1. diffondere la cultura e la tradizione degli Ingegneri Gestionali dell’Università della Calabria;
    2. stabilire e mantenere relazioni fra gli studenti, i laureati e i docenti del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale;
    3. svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale degli associati;
    4. favorire tra gli associati il permanere dei legami acquisiti durante gli anni di studio universitari;
    5. favorire lo scambio di esperienze promuovendo eventi in favore di studenti, laureandi, laureati del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, incentivando l’organizzazione di seminari o tavole rotonde su specifiche tematiche;
    6. promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, notiziari ed eventi rientranti nello scopo dell’Associazione;
    7. promuovere borse di studio e assegni di ricerca in favore di studenti e laureati del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale;
    8. contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti e dei laureati del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale.
  4. L’Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all’estero, stringendo eventuali collaborazioni con enti pubblici e privati.
  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche in possesso di un titolo di studio in Ingegneria Gestionale rilasciato dall’Università della Calabria nonché i docenti che erogano insegnamenti nel Corso di Studi in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria. Possono effettuare domanda di adesione anche persone fisiche che mostrino interesse verso l’associazione e verso il corso di Studi.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Sono previste 3 categorie di soci:
    1. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
    2. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano o provvedono ad individuare fondi speciali per contribuzioni volontarie straordinarie,
    3. onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
  4. Le quote devono essere versate entro il 31/12 di ciascun anno sociale.
  5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  6. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione email all’Assemblea al Presidente e al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
  4. Decade dall’associazione il socio che non proceda al versamento della quota sociale entro 120 giorni dalla scadenza. La comunicazione di decadenza è notificata al socio interessato dal Presidente dell’Associazione.
  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. Assemblea dei soci,
    2. Consiglio Direttivo,
    3. Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea deve:

  1. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  2. fissare l’importo della quota sociale annuale;
  3. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  4. approvare l’eventuale regolamento interno;
  5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  6. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 20 membri, compreso il Presidente, indicati dal candidato presidente, ed eletti dall’assemblea solidalmente.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
    Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
  5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il segretario e il tesoriere.
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    1. quote e contributi degli associati;
    2. contributi di privati,
    3. eredità, donazioni e legati;
    4. altre entrate compatibili con la normativa in materia
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il
    conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede
    dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:


FRANCESCA GUERRIERO

GIUSEPPINA AMBROGIO

GIANPAOLO IAZZOLINO

SAVERINO VERTERAMO

LUIGINO FILICE